Non è “consolidata” la figura del comodato atipico senza termine se il recesso si lega al compimento dei fini istiuzionali di controparte

L’assenza di un principio “consolidato” di giurisprudenza può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti nei casi in cui non ricorra la reciproca soccombenza. Così la sentenza di legittimità n. 41742/2021 conferma la compensazione delle spese motivata dal giudice del rinvio per aver applicato una giurisprudenza emersa solo negli ultimi anni e priva del crisma di conferma da parte delle sezioni Unite civili.

La novità giurisprudenziale che, la parte vittoriosa riteneva non essere affato tale, è quella della rilevanza data dai contraenti al compimento degli scopi istituzionali del comodatario, ai fini dell’esercizio legittimo della facoltà di recesso del comodante in assenza di fissazione di un termine di efficacia dell’accordo tra le parti. Per tale motivo la fondazione studi comodataria di un immobile appartenente a un ente religioso, aveva prima agito contro il recesso ad nutum del comodante ottenendo ragione in sede di rinvio, ma aveva poi impugnato la sentenza che la vedeva vittoriosa perché stabiliva la compensazione delle spese processuali a causa della novità giurisprudenziale della questione. Oggi la Cassazione conferma che le spese siano state legittimamente compensate, in quanto smentisce la tesi della ricorrente fondata sulla mancanza di novità dell’interpretazione adottata. La Corte spiega che vi era di fatto un solo precedente di sezione del 2008 e che l’unica pronuncia del massimo consesso nomofilattico in materia di comodato atipico escludeva esplicitamente di porsi nella scia del precedente citato dal ricorrente. Nè è valso al ricorrente, per affermare l’esistenza di una soluzione gurisprudenziale consolidata, citare un altro precedente di sezione che nel 1995 aveva stabilito che dall’uso cui è destinato l’immobile si può desumere la perdita di efficacia del comodato tipico a termine. Per cui trattasi di precedenti inconferenti rispetto alla vicenda concreta affrontata.

In conclusione, la sentenza attuale rappresenta un ulteriore, ma ancora “nuovo”, tassello dell’interpretazione che esclude l’automatica applicazione della figura civilistica del comodato senza termine (soggetto all’unilaterale e discrezionale recesso del comodante) al contratto privo di una data finale. Così la Cassazione propende per l’inquadramento nella figura del comodato atipico senza termine, dell’accordo negoziale che non fissi una scadenza di efficacia, ma contempli espressamente come causa del contratto lo svoglimento di specifiche finalità istituzionali del comodatario. Ancor di più nel caso in cui l’accordo negoziale espliciti che il recesso del comodante è esercitabile solo al compimento delle attività del comodatario.