In caso di separazione consensuale l’assegno di mantenimento va corrisposto dal momento in cui si deposita il ricorso e non, invece, successivamente in presenza di omologa. Naturalmente perché ciò accada non deve essere presente alcuna clausola che differisca l’assegnazione del mantenimento. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 41232/21.

Niente lungaggini. La Corte sottolinea la necessità di escludere qualsiasi pregiudizio del diritto (a percepire l’assegno di mantenimento) a seconda del tipo di separazione sia essa consensuale o giudiziale. La prima, pur essendo completamente differente dalla seconda , tuttavia, ha sempre una procedura da rispettare “è pur sempre indispensabile per i coniugi che abbiano formato il relativo ricorso congiunto, agire in giudizio o comunque attivare un procedimento per conseguire quanto stabilito negli accordi. In altri termini si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto che trova la sua fonte nell’accordo tra i coniugi separandi, destinato a essere riconosciuto dall’ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure appunto a condizione della sua successiva omologa (ndr. si tratta di separazione consensuale e non giudiziale quindi l’omologa viene a essere atto formale e non sostanziale per il riconoscimento del mantenimento)”. Il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può andare a discapito di chi lo ha dovuto attivare, da ciò derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio (naturalmente a condizione che sul punto non sia indicato diversamente).

Il principio di diritto. La Cassazione così ha espresso il principio di diritto secondo cui “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto sia pure che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fina dal deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa”.