Si allarga la sfera dei “reati presupposto” dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Dal 15 dicembre scorso, infatti, questi reati possono essere contestati anche quando i fondi da “ripulire” provengono da contravvenzioni o da fattispecie colpose, ovvero involontarie, mentre in passato erano rilevanti solo i delitti dolosi, perciò volontari.

È la principale novità contenuta nel decreto legislativo 195/2021, in vigore appunto dal 15 dicembre, che ha dato attuazione alla direttiva Ue 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Le modifiche riguardano tutti i delitti previsti dal nostro ordinamento in materia, cioè ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Più reati «presupposto

L’ampliamento dei reati presupposto alle contravvenzioni è un cambiamento rilevante sotto il profilo giuridico; tuttavia, le conseguenze principali sono destinate a incidere sul sistema economico e imprenditoriale, visto che il decreto 195 sdogana l’ingresso, tra i reati fonte di riciclaggio, di una nutrita serie di fattispecie che toccano in modo diretto le aziende.

Basta pensare alle contravvenzioni in materia di prevenzione e protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro, o a quelle relative a violazioni del diritto ambientale. Si tratta di situazioni frequenti, la cui caratteristica può essere l’impiego in attività di impresa di risorse sottratte agli investimenti in materia di sicurezza e ambiente. La Cassazione, non a caso, ha precisato che il riferimento nei reati di riciclaggio alle «altre utilità», ben può ricomprendere il risparmio di spesa, perché produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica (sentenza 6061/2012).

Ma è sul piano dell’ampliamento ai delitti colposi che la riforma avrà l’impatto maggiore. Infortuni sul lavoro, inquinamento, disastri ambientali, ferroviari, navali, aerei, incendi, epidemia e avvelenamento di acque o sostanze alimentari. Sono tutte fattispecie che, come l’esperienza insegna, possono avere generato ingenti proventi economici.

Le sanzioni

Per quanto concerne la ricettazione, viene prevista la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 300 a 6.000 euro quando il fatto riguarda beni provenienti da una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La modifica riguarda anche le ipotesi di ricettazione di particolare tenuità, punite con la reclusione sino a sei anni e la multa sino a mille euro, nel caso di cose o denaro provenienti da delitto: le pene scendono alla reclusione sino a tre anni e alla multa sino a 800 euro se il reato presupposto è una contravvenzione.

Viene prevista anche un’aggravante per chi commette il reato nell’esercizio di un’attività professionale.

Il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità, provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno, o nel minimo a sei mesi, vengono invece sanzionati con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 2.500 a 12.500 euro.

La pena scende da uno a quattro anni di reclusione (ma la multa resta da 2.500 a 12.500 euro) per l’autoriciclaggio, se il reato presupposto è una contravvenzione punita con gli stessi tetti di pena fissati in relazione ai reati di riciclaggio e di impiego di denaro o cose.

La pena è diminuita se il denaro o i beni provengono da un delitto, doloso o colposo, per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Nei fatti, quindi, in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, le pene previste per i reati presupposto di natura colposa vengono parificate a quelle previste per i dolosi: si tratta di una scelta che desta qualche perplessità, visto che vengono messe sullo stesso piano condotte a dire il vero ben diverse, cioè volontarie e involontarie

La giurisdizione

Accanto a queste novità “strutturali”, il decreto legislativo 195/2021 ne contiene una volta a estendere la giurisdizione italiana per i delitti di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all’estero, così come già previsto per riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.