In breve

Indipendentemente dal centro di interessi dei soggetti coinvolti e purché il contenuto lesivo sia accessibile o lo sia stato per qualche tempo in tale territorio. E’ il chiarimento della Corte di giustizia con la sentenza depositata oggi nella causa C-251/20.

Per le frasi denigratorie diffuse su Internet il risarcimento del danno che ne deriva in qualsiasi Stato membro può essere chiesto ai giudici di tale Paese, indipendentemente dal centro di interessi dei soggetti coinvolti e purché il contenuto lesivo sia accessibile o lo sia stato per qualche tempo in quel territorio. E’ il chiarimento della Corte di giustizia con la sentenza depositata oggi nella causa C-251/20.

La vicenda giudiziaria
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso di una società con sede nella Repubblica ceca che produce e distribuisce contenuti audiovisivi per adulti e un altro professionista ungherese di tale settore, colpevole secondo la ricorrente di diffondere frasi offensive nei suoi confronti in vari siti. La società ha chiamato in causa i giudici francesi, chiedendo, la rimozione di tali frasi, la rettifica dei dati pubblicati e anche il risarcimento del danno subito. Sia in primo grado sia in appello i magistrati francesi hanno dichiarato la propria incompetenza ritenendo che il centro degli interessi della ricorrente fosse stabilito nella Repubblica ceca e constatando che il professionista è domiciliato in Ungheria. Il ricorso è arrivato a Lussemburgo perché venisse deciso se i giudici francesi sono competenti però a decidere sulla domanda risarcitoria in relazione al danno che sarebbe stato causato alla ricorrente nel territorio cui appartengono tali giudici.

La sentenza della Corte di giustizia
La Corte, riunita in Grande Sezione, nel fornire precisazioni sulla determinazione dei giudici competenti a conoscere dell’azione di risarcimento in base alla concretizzazione del danno su Internet, dichiara che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente per la correzione e rimozione dei contenuti e il risarcimento può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, “il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione”. Questo perché la norma sulla competenza speciale prevista dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 a favore dei giudici «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo”.
Per quanto riguarda in particolare la richiesta di risarcimento questa può avere a oggetto o un indennizzo integrale o uno parziale. Pertanto, non sarebbe giustificato escludere, la facoltà di presentare la sua domanda di risarcimento parziale dinanzi a qualsiasi altro giudice nel cui ambito territoriale egli ritiene di aver subito un danno.